Termini di resa

I termini di resa nel commercio internazionale

Nel commercio internazionale, compratore e venditore devono stabilire chiaramente dove sarà consegnata la merce, chi sosterrà le spese, in quale momento il rischio passa al compratore e chi stipulerà i contratti di trasporto e di assicurazione. Le regole riconosciute a livello mondiale in materia sono gli INCOTERMS® (International Commercial Terms) pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC). La versione in vigore è Incoterms® 2020, applicabile dal 1° gennaio 2020, che comprende 11 termini di resa suddivisi in due gruppi.

  • Regole per qualsiasi modalità di trasporto: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP
  • Regole solo per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne: FAS, FOB, CFR, CIF
Principali novità degli Incoterms® 2020
  • Il termine DAT (Reso al terminal) è stato eliminato e sostituito da DPU (Reso al luogo di destinazione scaricato).
  • Per il CIP la copertura assicurativa minima a carico del venditore è stata elevata alle Institute Cargo Clauses (A); per il CIF resta quella delle Institute Cargo Clauses (C).
  • Per l’FCA le parti possono concordare che il compratore incarichi il proprio vettore di emettere una polizza di carico «a bordo» (on-board B/L), agevolando i pagamenti con credito documentario.
  • È ora espressamente riconosciuto che con FCA, DAP, DPU e DDP le parti possono effettuare il trasporto con mezzi propri.
  • Gli obblighi in materia di sicurezza e la ripartizione dei relativi costi tra compratore e venditore sono definiti in modo più chiaro.

Regole per qualsiasi modalità di trasporto

FRANCO FABBRICA / EX WORKS (EXW)

Con questo termine il venditore consegna mettendo la merce a disposizione del compratore presso i propri locali o in un altro luogo convenuto (fabbrica, magazzino, sede). Il venditore non è obbligato a caricare la merce su alcun mezzo di trasporto. Dal momento della consegna, tutte le spese e i rischi relativi alla merce sono a carico del compratore. Questo termine rappresenta l’obbligo minimo per il venditore.

FRANCO VETTORE / FREE CARRIER (FCA)

Con questo termine il venditore consegna la merce, presso i propri locali o in un altro luogo convenuto, al vettore o ad altra persona designata dal compratore. Il venditore deve espletare, a proprio rischio e spese, le formalità doganali di esportazione. Dal momento della consegna, tutte le spese e i rischi passano al compratore.

Secondo gli Incoterms® 2020, le parti possono concordare che il compratore incarichi il proprio vettore di rilasciare al venditore una polizza di carico «a bordo» (on-board B/L) dopo il carico della merce sulla nave.

TRASPORTO PAGATO FINO A / CARRIAGE PAID TO (CPT)

Con questo termine il venditore consegna la merce al vettore da lui scelto e con cui ha stipulato il contratto, con lo sdoganamento all’esportazione già effettuato, il contratto di trasporto fino alla destinazione convenuta concluso e le spese di trasporto pagate. Il venditore ottiene, a proprio rischio e spese, ogni licenza di esportazione o altra autorizzazione ufficiale necessaria ed espleta le formalità doganali di esportazione.

I rischi passano al compratore alla consegna della merce al primo vettore, mentre il venditore paga le spese di trasporto fino al luogo di destinazione convenuto.

TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A / CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP)

Con questo termine il venditore consegna la merce al vettore da lui scelto, stipula il contratto di trasporto fino alla destinazione convenuta e paga il nolo. I rischi passano al compratore alla consegna al primo vettore. Il venditore stipula inoltre, a favore del compratore, un’assicurazione contro il rischio di perdita o danno della merce durante il trasporto. Secondo gli Incoterms® 2020, tale assicurazione deve coprire almeno le Institute Cargo Clauses (A) e il 110% del valore del contratto. Lo sdoganamento all’esportazione spetta al venditore.

RESA AL LUOGO DI DESTINAZIONE / DELIVERED AT PLACE (DAP)

Con questo termine il venditore consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto in arrivo, pronta per lo scarico, nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sostiene tutti i rischi e le spese per portare la merce fino a destinazione. Ottiene, a proprio rischio e spese, ogni licenza di esportazione o altra autorizzazione ufficiale necessaria ed espleta le formalità doganali di esportazione. Stipula, a proprie spese, il contratto di trasporto fino al luogo di consegna convenuto o, se pattuito, fino a un punto specifico.

RESA AL LUOGO DI DESTINAZIONE SCARICATO / DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU)

Con questo termine, che negli Incoterms® 2020 ha sostituito il DAT, il venditore ha consegnato quando la merce, scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, è messa a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto. Tale luogo può essere un terminal o qualsiasi altro luogo, coperto o scoperto, come un magazzino o una fabbrica. Il venditore sostiene tutti i rischi e le spese per portare la merce a destinazione e scaricarla. Lo sdoganamento all’esportazione spetta al venditore; quello all’importazione e i dazi al compratore. È l’unico termine Incoterms® che obbliga il venditore a scaricare la merce a destinazione.

RESA SDOGANATA / DELIVERED DUTY PAID (DDP)

Con questo termine il venditore consegna mettendo la merce a disposizione del compratore, sdoganata all’importazione e pronta per lo scarico dal mezzo di trasporto in arrivo, nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sostiene tutti i rischi e le spese per portare la merce a destinazione ed è tenuto a sdoganarla non solo all’esportazione ma anche all’importazione, a pagare tutti i dazi dovuti e ad espletare tutte le formalità doganali. Questo termine rappresenta l’obbligo massimo per il venditore.

Regole per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne

FRANCO LUNGO BORDO / FREE ALONGSIDE SHIP (FAS)

Con questo termine il venditore consegna ponendo la merce sottobordo della nave designata dal compratore nel porto di imbarco convenuto (ad esempio su una banchina o una chiatta). Se la nave è in banchina, la merce viene portata al punto di carico; se è alla fonda, viene condotta sottobordo con chiatte. Rischi e spese passano al compratore quando la merce è posta sottobordo, e da quel momento il compratore sostiene tutte le spese. Il venditore ottiene, a proprio rischio e spese, ogni licenza di esportazione o altra autorizzazione ufficiale necessaria ed espleta le formalità doganali di esportazione.

FRANCO A BORDO / FREE ON BOARD (FOB)

Con questo termine, il più utilizzato in Turchia, il venditore consegna la merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto di imbarco convenuto, oppure procura merce già così consegnata. Rischi e spese passano al compratore quando la merce si trova a bordo, e da quel momento il compratore sostiene tutte le spese. Il venditore ottiene, a proprio rischio e spese, ogni licenza di esportazione o altra autorizzazione ufficiale necessaria ed espleta le formalità doganali di esportazione.

COSTO E NOLO / COST AND FREIGHT (CFR)

Con questo termine il venditore consegna la merce a bordo della nave oppure procura merce già così consegnata. Rischi e spese passano al compratore quando la merce si trova a bordo. Il venditore ottiene, a proprio rischio e spese, ogni licenza di esportazione o altra autorizzazione ufficiale necessaria ed espleta le formalità doganali di esportazione. Stipula inoltre il contratto di trasporto fino al porto di destinazione convenuto e paga le spese e il nolo.

COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO / COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF)

Con questo termine il venditore consegna la merce a bordo della nave oppure procura merce già così consegnata. Rischi e spese passano al compratore quando la merce si trova a bordo. Il venditore ottiene, a proprio rischio e spese, ogni licenza di esportazione o altra autorizzazione ufficiale necessaria ed espleta le formalità doganali di esportazione. Stipula il contratto di trasporto fino al porto di destinazione convenuto e paga le spese e il nolo. Stipula inoltre un’assicurazione a copertura del rischio, a carico del compratore, di perdita o danno della merce durante il trasporto.

Secondo gli Incoterms® 2020, nel CIF l’assicurazione stipulata dal venditore deve coprire almeno le Institute Cargo Clauses (C) e il 110% del valore del contratto; le parti possono concordare una copertura più ampia.

Fonte: Camera di Commercio Internazionale (ICC), Incoterms® 2020.

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