Nel commercio internazionale, compratore e venditore devono stabilire chiaramente dove sarà consegnata la merce, chi sosterrà le spese, in quale momento il rischio passa al compratore e chi stipulerà i contratti di trasporto e di assicurazione. Le regole riconosciute a livello mondiale in materia sono gli INCOTERMS® (International Commercial Terms) pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC). La versione in vigore è Incoterms® 2020, applicabile dal 1° gennaio 2020, che comprende 11 termini di resa suddivisi in due gruppi.
Con questo termine il venditore consegna mettendo la merce a disposizione del compratore presso i propri locali o in un altro luogo convenuto (fabbrica, magazzino, sede). Il venditore non è obbligato a caricare la merce su alcun mezzo di trasporto. Dal momento della consegna, tutte le spese e i rischi relativi alla merce sono a carico del compratore. Questo termine rappresenta l’obbligo minimo per il venditore.
Con questo termine il venditore consegna la merce, presso i propri locali o in un altro luogo convenuto, al vettore o ad altra persona designata dal compratore. Il venditore deve espletare, a proprio rischio e spese, le formalità doganali di esportazione. Dal momento della consegna, tutte le spese e i rischi passano al compratore.
Secondo gli Incoterms® 2020, le parti possono concordare che il compratore incarichi il proprio vettore di rilasciare al venditore una polizza di carico «a bordo» (on-board B/L) dopo il carico della merce sulla nave.
Con questo termine il venditore consegna la merce al vettore da lui scelto e con cui ha stipulato il contratto, con lo sdoganamento all’esportazione già effettuato, il contratto di trasporto fino alla destinazione convenuta concluso e le spese di trasporto pagate. Il venditore ottiene, a proprio rischio e spese, ogni licenza di esportazione o altra autorizzazione ufficiale necessaria ed espleta le formalità doganali di esportazione.
I rischi passano al compratore alla consegna della merce al primo vettore, mentre il venditore paga le spese di trasporto fino al luogo di destinazione convenuto.
Con questo termine il venditore consegna la merce al vettore da lui scelto, stipula il contratto di trasporto fino alla destinazione convenuta e paga il nolo. I rischi passano al compratore alla consegna al primo vettore. Il venditore stipula inoltre, a favore del compratore, un’assicurazione contro il rischio di perdita o danno della merce durante il trasporto. Secondo gli Incoterms® 2020, tale assicurazione deve coprire almeno le Institute Cargo Clauses (A) e il 110% del valore del contratto. Lo sdoganamento all’esportazione spetta al venditore.
Con questo termine il venditore consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto in arrivo, pronta per lo scarico, nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sostiene tutti i rischi e le spese per portare la merce fino a destinazione. Ottiene, a proprio rischio e spese, ogni licenza di esportazione o altra autorizzazione ufficiale necessaria ed espleta le formalità doganali di esportazione. Stipula, a proprie spese, il contratto di trasporto fino al luogo di consegna convenuto o, se pattuito, fino a un punto specifico.
Con questo termine, che negli Incoterms® 2020 ha sostituito il DAT, il venditore ha consegnato quando la merce, scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, è messa a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto. Tale luogo può essere un terminal o qualsiasi altro luogo, coperto o scoperto, come un magazzino o una fabbrica. Il venditore sostiene tutti i rischi e le spese per portare la merce a destinazione e scaricarla. Lo sdoganamento all’esportazione spetta al venditore; quello all’importazione e i dazi al compratore. È l’unico termine Incoterms® che obbliga il venditore a scaricare la merce a destinazione.
Con questo termine il venditore consegna mettendo la merce a disposizione del compratore, sdoganata all’importazione e pronta per lo scarico dal mezzo di trasporto in arrivo, nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sostiene tutti i rischi e le spese per portare la merce a destinazione ed è tenuto a sdoganarla non solo all’esportazione ma anche all’importazione, a pagare tutti i dazi dovuti e ad espletare tutte le formalità doganali. Questo termine rappresenta l’obbligo massimo per il venditore.
Con questo termine il venditore consegna ponendo la merce sottobordo della nave designata dal compratore nel porto di imbarco convenuto (ad esempio su una banchina o una chiatta). Se la nave è in banchina, la merce viene portata al punto di carico; se è alla fonda, viene condotta sottobordo con chiatte. Rischi e spese passano al compratore quando la merce è posta sottobordo, e da quel momento il compratore sostiene tutte le spese. Il venditore ottiene, a proprio rischio e spese, ogni licenza di esportazione o altra autorizzazione ufficiale necessaria ed espleta le formalità doganali di esportazione.

Con questo termine, il più utilizzato in Turchia, il venditore consegna la merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto di imbarco convenuto, oppure procura merce già così consegnata. Rischi e spese passano al compratore quando la merce si trova a bordo, e da quel momento il compratore sostiene tutte le spese. Il venditore ottiene, a proprio rischio e spese, ogni licenza di esportazione o altra autorizzazione ufficiale necessaria ed espleta le formalità doganali di esportazione.
Con questo termine il venditore consegna la merce a bordo della nave oppure procura merce già così consegnata. Rischi e spese passano al compratore quando la merce si trova a bordo. Il venditore ottiene, a proprio rischio e spese, ogni licenza di esportazione o altra autorizzazione ufficiale necessaria ed espleta le formalità doganali di esportazione. Stipula inoltre il contratto di trasporto fino al porto di destinazione convenuto e paga le spese e il nolo.
Con questo termine il venditore consegna la merce a bordo della nave oppure procura merce già così consegnata. Rischi e spese passano al compratore quando la merce si trova a bordo. Il venditore ottiene, a proprio rischio e spese, ogni licenza di esportazione o altra autorizzazione ufficiale necessaria ed espleta le formalità doganali di esportazione. Stipula il contratto di trasporto fino al porto di destinazione convenuto e paga le spese e il nolo. Stipula inoltre un’assicurazione a copertura del rischio, a carico del compratore, di perdita o danno della merce durante il trasporto.
Secondo gli Incoterms® 2020, nel CIF l’assicurazione stipulata dal venditore deve coprire almeno le Institute Cargo Clauses (C) e il 110% del valore del contratto; le parti possono concordare una copertura più ampia.
Fonte: Camera di Commercio Internazionale (ICC), Incoterms® 2020.